La risposta breve è sì, nella maggior parte dei casi in cui qualcuno deve salire su un tetto per lavoro. La risposta utile richiede di distinguere tra cosa impone la legge e cosa stabiliscono le norme tecniche, perché sono due cose diverse e spesso si confondono.
Cosa impone la legge
L’obbligo nasce dal D.Lgs. 81/08, il Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Per i lavori in quota oltre i 2 metri richiede dispositivi di protezione, e l’articolo 111 inserisce le linee vita permanenti tra i dispositivi di protezione collettiva da prevedere. Non conta se l’intervento è una manutenzione di un’ora o l’installazione di un nuovo impianto: se qualcuno sale sul tetto per lavoro, il datore di lavoro deve garantire un sistema di protezione adeguato. In Sicilia si aggiunge l’Elaborato Tecnico della Copertura, obbligatorio ai sensi del D.A. Regione Siciliana n. 1754/2012 per qualsiasi intervento che richieda permesso di costruire, DIA o SCIA: la sua mancata presentazione blocca il rilascio dell’agibilità.
Cosa definiscono le norme tecniche
La UNI EN 795 classifica i dispositivi di ancoraggio in cinque tipi. Il tipo A è un punto di ancoraggio fisso con ancoraggio strutturale. Il tipo B è un punto fisso che non richiede ancoraggio strutturale, come un treppiede o un ancoraggio a porta. Il tipo C è una linea flessibile orizzontale con punto di ancoraggio mobile. Il tipo D è una linea rigida orizzontale. Il tipo E si usa su superfici con pendenza fino a 5° e funziona per massa e attrito, senza ancoraggio strutturale.
Qui serve una precisione che cambia parecchio le cose. La EN 795:2012 è armonizzata come dispositivo di protezione individuale, con presunzione di conformità al Regolamento DPI (UE) 2016/425, solo per i tipi B ed E, quelli portatili o temporanei. I tipi A, C e D, gli impianti fissi installati su un tetto, sono esclusi dall’armonizzazione: la sola EN 795 non basta a dimostrarne la conformità come DPI. È il motivo per cui in Italia esiste la UNI 11578, la norma che stabilisce requisiti e prove specifici per i dispositivi di ancoraggio destinati all’installazione permanente, riempendo lo spazio che la EN 795 lascia scoperto per A, C e D.
Quando la linea vita deve permettere il movimento simultaneo di più persone, entra in gioco anche la UNI CEN/TS 16415, che integra la EN 795 per i dispositivi di tipo C distinguendo tra campata unica, una sola tratta tra due ancoraggi di estremità, e campata multipla, con ancoraggi intermedi o angolari lungo il percorso.
Dalla norma di prodotto alla posa in opera
UNI EN 795 e UNI 11578 stabiliscono i requisiti e le prove dei dispositivi. La UNI 11560 entra nel merito di come si installano davvero: parte dalla classificazione della copertura, piana, a falda unica o doppia, a padiglione, a volta o con geometria complessa, perché ogni tipologia richiede configurazioni di ancoraggio diverse. Definisce poi i requisiti prestazionali del sistema, dalla freccia massima all’effetto pendolo, fino alla resistenza della struttura di supporto sotto i punti di ancoraggio, che cambia se sotto c’è calcestruzzo, acciaio o legno. L’ultima parte riguarda l’uso in sicurezza, l’ispezione e la manutenzione nel tempo, con una periodicità di controllo e una scheda da compilare a ogni verifica.
Da fine 2023 esiste anche la UNI 11900, che non riguarda il dispositivo ma chi lo installa e lo ispeziona: stabilisce i requisiti di competenza per gli installatori di sistemi di ancoraggio, su tre livelli, base, intermedio e avanzato, con autonomie diverse tra chi può solo installare e chi può anche eseguire le ispezioni periodiche o straordinarie.
Cosa significa in pratica
Chi possiede o gestisce un edificio dove si svolgono o si svolgeranno lavori in copertura, manutenzione ordinaria compresa, ha un obbligo di legge da rispettare, non solo una raccomandazione tecnica. La progettazione del sistema, dalla scelta del tipo di ancoraggio alla sua collocazione sulla copertura, richiede un professionista abilitato che conosca sia le norme tecniche che le caratteristiche reali dell’edificio. Ferranova coordina questa parte con professionisti abilitati e cura l’intero processo, dalla progettazione alla posa fino alla documentazione e all’Elaborato Tecnico della Copertura, con un solo referente dall’inizio alla fine del cantiere.